Nuova IMU – Presupposto, definizioni, modalità di applicazione

PRESUPPOSTO

Presupposto dell’imposta – art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019 – è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

DEFINIZIONI

– per FABBRICATO si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

OBBLIGO DICHIARATIVO Per comunicare il diritto all’esenzione per le fattispecie di cui sopra è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021(scadenza 30/06/2022): -indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è fruito dell’esenzione; -barrando la casella esente; -riportando, nelle annotazioni, il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all’esenzione.