AUTORIZZAZIONI DI ALLACCIO IN FOGNA PER TUTTE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: DAL 01/01/2023 INIZIERÀ LA CAMPAGNA DI CONTROLLO DA PARTE DEL GESTORE

REFLUI INDUSTRIALI RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni per la regolarizzazione degli scarichi delle attività produttive.

L’Ausino spa ha rilevato la gestione del s.i.i. dal 01.01.2022 nei Comuni di Maiori, Minori e Scala.
In tali territori non è in possesso della documentazione relativa alle autorizzazioni di allaccio in fogna per tutte le attività produttive ivi presenti.

Pertanto, l’Ausino si sta rivolgendo all’Ente Idrico Campano per censire tutte le autorizzazioni rilasciate nel recente periodo, così da aggiornare la propria banca dati aziendale ed avviare le attività di controllo di propria competenza. Pertanto, è necessario che le attività produttive già in possesso di autorizzazione ne inviino copia all’Ausino insieme agli eventuali rapporti di prova attestanti le analisi di autocontrollo eventualmente prescritti nei provvedimenti autorizzativi.

Inoltre, tutti i titolari di attività produttive che per legge sono obbligati ad ottenere un’autorizzazione o di provvedimento di assimilabilità a scarico domestico in pubblica fognatura, qualora non ancora in possesso, DEVONO ATTIVARSI URGENTEMENTE e richiedere per tramite del S.U.A.P. del Comune di riferimento o dell’Ente Idrico Campano la relativa autorizzazione e/o attestazione, a seconda della casistica sotto riportata.

Come si regolarizzano gli scarichi della attività produttive.

Tutti gli scarichi in fognatura devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06. In deroga, sono sempre ammessi nelle reti fognarie gli scarichi di acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 124 comma 4 in osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Ente Idrico Campano.

La maggior parte delle attività produttive nel territorio della Costiera Amalfitana può avvalersi di procedure autorizzative più semplificate, come previste dal Regolamento della Regione Campania n. 06 del 24/09/2013 recante i “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”, pubblicato sul B.U.R.C. n. 52 del 30/09/2013.

Tale regolamento ha individuato, ai sensi dell’art. 101 – comma 7 lettera e) – del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche all’art. 3, differenziando gli scarichi in “assimilati” ed “assimilabili”.

Scarichi di acque reflue ASSIMILATI a domestico

L’art. 3, al comma 1 lettera a) ha assegnato caratteristiche qualitative equivalenti al refluo domestico alle acque reflue scaricate dalle attività di cui all’elenco della “Tabella A” se in possesso dei requisiti tipologici e quali-quantitativi richiesti dal Regolamento Regionale n. 06/2013, e quindi ha “assimilato” di diritto tali reflui alle acque reflue domestiche.
Le ditte di cui alla suddetta Tabella A, ad eccezione di quelle di cui ai punti 1, 3, 4, 11, 12, 14, 21, 24, 26 e delle “pescherie”, non devono presentare all’Ente Idrico Campano alcuna istanza di assimilazione a refluo domestico ma produrre autocertificazione, formulata dal titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico resa ai sensi e nelle modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti tipologici e quali-quantitativi richiesti dal Regolamento Regionale n. 06/2013.
Tale autocertificazione andrà tenuta a disposizione presso la sede dell’attività e presentata alle Autorità in caso di controllo o ispezioni, unitamente a tutta la documentazione necessaria a supportare, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività, quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti di assimilabilità. La ditta dovrà rivolgersi direttamente al gestore della rete fognaria per i necessari permessi di allacciamento in pubblica fognatura in quanto l’Ente Idrico Campano non ha competenze in ordine agli scarichi in pubblica fognatura di reflui domestici, così come stabilito dall’art. 124 – comma 4 – del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che gli scarichi in rete fognaria di dette acque sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.
I titolari delle suddette attività, comunque, possono volontariamente, al fine di sottoporsi ad una verifica da parte dell’EIC dell’effettivo possesso dei requisiti di assimilazione previsti dalla normativa regionale (Tab. A – Regolamento Regionale n.06/2013), richiedere all’Ente Idrico Campano l’attestazione di acque reflue “assimilate” al domestico mediante presentazione, secondo le modalità di cui all’art. 17 del “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni alo scarico di acque reflue in pubblica fognatura” dell’EIC approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 3 del 9 gennaio 2019, di apposita “Istanza per il rilascio dell’attestazione di scarico domestico” (Mod. 02) comprovante che la ditta scarica in pubblica fognatura acque reflue “assimilate” al domestico in quanto provenienti da una delle categorie di attività di cui alla Tabella A.

Le attività di Tabella A di cui ai punti 1, 3, 4, 11, 12, 14, 21, 24, 26 e delle “pescherie” ai sensi del “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura” dell’EIC (approvato con Delibera n.3 del 2019), tenuto conto la peculiarità dei relativi scarichi caratterizzati da un potenziale e significativo carico inquinante, debbono obbligatoriamente richiedere all’EIC la verifica del possesso delle condizioni di assimilabilità presentando idonea “Istanza per il rilascio dell’attestazione di scarico domestico” utilizzando l’apposito (Mod. 02). Si riporta l’elenco delle attività:
– n. 1 – Attività alberghiera, villaggi turisti a denominazione alberghiera, residence (posti letto < 240)
– n. 3 – Attività ristorazione, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine (posti a sedere < 200)
– n. 4 – Mense (pasti al giorno < 500)
– n. 11 – Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività
– n. 12 – Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
– n. 14 – Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m3 nel periodo di massima attività
– n. 21 – Piscine, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
– n. 24 – Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseari, vitivinicolo e ortofrutticolo che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno
– n. 26 – Ospedali, case o istituti di cura, residence socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
– attività di vendita e lavorazione al dettaglio di pesce fresco (pescheria) di cui al punto n. 13 (vendita al dettaglio di generi alimentari…)

Unitamente a quanto sopra, sono altresì “assimilati” a domestico gli scarichi provenienti dalle attività di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare da:
• imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
• imprese dedite ad allevamento di bestiame;
• imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dell’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
• impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto.
Anche titolari delle sopramenzionate attività possono volontariamente, al fine di sottoporsi ad una verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di assimilazione previsti dalla normativa nazionale (all’art. 101, co. 7, lettere a, b, c, d, del D.Lgs. 152/2006) richiedere all’Ente Idrico Campano l’attestazione di acque reflue “assimilate” al domestico mediante presentazione di apposita “Istanza per il rilascio dell’attestazione di scarico domestico” (Mod. 02) comprovante che la ditta scarica in pubblica fognatura acque reflue “assimilate” al domestico in quanto provenienti da una delle categorie di attività di cui sopra.

Scarichi di acque reflue ASSIMILABILI a domestico

L’art. 3 lettera b) e c) del Regolamento n. 06/2013 consente l’assimilazione alle acque reflue domestiche, previa presentazione di “Istanza per il rilascio del provvedimento di assimilazione a domestico” con l’apposito (Mod. 01) all’Ente Idrico Campano, nel caso in cui:
• le acque reflue provengono da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali sono rappresentati esclusivamente da servizi igienici/cucine/mense;
• le acque reflue prodotte dalla ditta rispettano/rispetteranno, prima di ogni trattamento depurativo, i valori limite dei parametri indicati nella Tabella B del suddetto Regolamento (art. 3, comma 1, lettera b), ed i valori limite dei restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B, riportati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 per le emissioni in fognatura. Condizione necessaria per l’ottenimento dell’attestazione di “scarico assimilato al domestico”, oltre al richiamato rispetto dei parametri di cui sopra, è il convogliamento dei reflui ad un impianto di depurazione comunale in grado di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente; tale condizione verrà verificata da quest’Ente nel corso dell’istruttoria;
• le acque reflue originate dall’attività superano i valori limite di emissione di cui alla Tabella B del suddetto Regolamento Regionale ma rispettano/rispetteranno, comunque, prima di ogni trattamento, i valori limite previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione stabiliti dalla Tabella 1 dell’Allegato A del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 (art. 3 – comma 1 – lettera c). Anche per le suddette vale la condizione di cui al punto precedente;
• le acque reflue di vegetazione di cui all’art. 101 – comma 7bis – del D.Lgs. n. 152/2006, prodotte dai frantoi oleari che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione o irrigazione non sono agevolmente praticabili (dette acque di vegetazione dovranno essere pretrattate in idoneo trattamento prima del loro scarico in pubblica fognatura tale da garantire il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal Gestore del servizio idrico integrato).
Per quanto riguarda i punti b) e c) dell’art. 3 del suddetto Regolamento Regionale le ditte dovranno fornire opportune analisi di laboratorio all’atto della presentazione dell’istanza (nel caso di scarichi attivi) o entro trenta giorni dall’attivazione dello scarico (scarichi non attivi).
Le analisi di laboratorio non devono essere presentate in caso di attività i cui scarichi provengono esclusivamente da servizi igienici/cucine/mense.
Nel caso di decesso e/o modifica del titolare o del legale rappresentante dell’azienda, di cessione/fitto dell’azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, il titolare di provvedimento/attestazione di assimilazione a domestico deve presentare all’EIC, entro 90 giorni dagli eventi che hanno determinato la modifica, istanza di voltura del provvedimento utilizzando il modello di “Voltura” (Mod. 03).
Nel caso di modifiche non sostanziali dell’attività, già in possesso di provvedimento/attestazione di assimilazione a domestico, tali da non comportare un cambio della tipologia delle attività svolte, una modifica significativa delle condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento, il superamento dei parametri quali-quantitativi previsti dalla normativa regionale per la specifica tipologia di attività, il titolare è tenuto unicamente a comunicare all’Ente Idrico le modifiche intervenute presentando istanza di “Variazione senza modifiche sostanziali” (Mod. 04).
Nel caso di modifiche sostanziali di attività, già in possesso di un provvedimento/attestazione di assimilazione rilasciato dall’Ente Idrico Campano, tali da determinare almeno una delle variazioni di cui al comma precedente, il titolare, laddove ritenga che continuino a sussistere le condizioni possedute in precedenza, presenta all’Ente Idrico, entro 90 giorni dagli eventi che hanno determinato la modifica, nuova istanza di assimilazione a seconda dei casi di specie.
Se le condizioni non consentono l’assimilazione dello scarico a domestico il titolare dovrà provvedere a presentare istanza AUA secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 59/2013 al fine di acquisire il titolo autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura di reflui “industriali”.

Per ogni notizia di dettaglio si rimanda all’informativa pubblicata dall’Ente Idrico Campano sul sito www.enteidricocampano.it , dove sono illustrate le procedure ed è possibile ottenere la modulistica di riferimento.

L’Ausino spa a partire dal 01/01/2023 inizierà una campagna di controllo degli scarichi in pubblica fognatura sul territorio gestito effettuando delle attività di verifica e controllo degli scarichi industriali nella quale, oltre ad eseguire delle determinazioni analitiche sui reflui scaricati, effettuerà il controllo sulla regolarità tecnico-amministrativa dello scarico, sul rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di assimilazione nonché sulle condizioni che determinano lo scarico.
Nell’ambito del Programma di controlli potranno essere effettuati dei controlli analitici sugli scarichi assimilati al domestico e attività di supporto di altre pubbliche Autorità ed organi di Polizia Giudiziaria.
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